Chi Siamo
Statuto dell’Associazione Culturale
Di Volontariato a Promozione Sociale
Art. 1 – Costituzione
1. E’ costituita l’associazione Culturale di Volontariato a promozione sociale denominata…”ARCADIA LECCE” sulla base delle norme della legge 266/1991.
2. Essa ha sede legale in…LECCE…via…DELLA LIBERTA’…..(n.)…40.. è apartitica, non persegue fine di lucro, i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica .
3. E’ in facoltà dell’associazione aprire sezioni Locali ,Provinciali e Regionali.
Art. 2 – Finalità
1 – L’associazione persegue finalità di carattere sociale, culturale , civile ,di ricerca etica, etnica ,storica e spirituale,archeologica e di turismo,agendo nei seguenti rami:
Art. 3 – Associati
1 – Sono associati coloro i quali sottoscrivono l’atto costitutivo e quelli che fanno domanda di adesione che può essere approvata, a giudizio insindacabile, dal Comitato Direttivo (successivamente abbreviato in C.D.).
2 – Nella domanda di adesione l’aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione e la sua Regola interna. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3- Gli associati cessano, con effetto immediato di appartenere all’associazione per:
- dimissioni;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per l’anno successivo , entro 1(uno) mese dopo la scadenza della stessa ;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
4 – L’attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata in forma gratuita.
Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati
1 – Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee a votare direttamente o per delega (1 al massimo) e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
2 – Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto;
3 - Rispettare la Regola interna .
4 - Pagare le quote sociali ed i contributi
5 - A prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 5 Organi
1 – Sono Organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
_il Vice Presidente;
_il Segretario-Tesoriere;
- il Consiglio dei Probiviri;
Art. 6 Assemblea
1 – L’assemblea è costituita da tutti gli associati.
2 – Essa si riunisce, in via ordinaria , almeno una volta l’anno e , in via straordinaria, ogni qualvolta
il presidente lo ritenga necessario.
3 – L’Assemblea è convocata dal presidente su richiesta di almeno 2/3 dei soci
A mezzo comunicazione scritta ( posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma,fax,posta elettronica)almeno 15(quindici) giorni prima della data fissata .
4 – Nel caso in cui l’Assemblea straordinaria sia richiesta dai 2/3 dei soci il presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
5 - l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
6 – In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega (1).
6 – Ciascun associato non può essere portatore di più di .1 (una).. delega.
7 – Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti ,fatto salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17.
8 – l’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente
- eleggere i membri del Comitato Direttivo;
- eleggere i componenti del consiglio dei Probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo ;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento dell’associazione.
Art. 7 – Comitato Direttivo
1 – Il comitato è eletto dall’assemblea ed è composto da ..5.. membri.
Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2 – Il comitato si riunisce almeno una volta al mese .
3 – Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno , almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ( posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax ,posta elettronica).
4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5 – In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6 – Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi;
7 – Il comitato ha i seguenti compiti:
- nominare il Segretario-Tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
Art.8 – Presidente
1 – Il presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei propri componenti.
2 – Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3 – Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato e ne garantisce le deliberazioni.
4 – In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5 – in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 9 – Segretario
1 – Il Segretario-Tesoriere ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione
Art.10 – Consiglio dei Probiviri
1 – Qualsiasi controversia sorga per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, sarà valutata e giudicata in modo inappellabile dal Consiglio dei Probiviri formato da tre arbitri amichevoli, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
Art. 11- Controversie
Ogni controversia in merito a quanto citatati nell’Art.10 sarà trattata e valutata dal Foro competente se la stessa non sarà accettata e verrà quindi portata a Giudizio Legale
Art. 12 – Durata delle cariche
1 – Tutte le cariche sociali hanno la durata minima di tre anni e possono essere confermate.
2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 13 – Risorse economiche
1 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
a) – quote e contributi degli associati;
b) - eredità, donazione e legati;
c) – contributi da parte di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi da realizzare nell’ambito dei fini statutari;
d) – contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) – autotassazione dei Soci;
f) - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
2 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente
Art. 14 – Quota sociale
1 – La quota associativa è fissata dal Comitato Direttivo Essa è annuale; non è frazionabile e non è cedibile ad altro aspirante socio in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2 – L’associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell’assemblea nè prendere parte alle attività dell’associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.
Art. 15 – Bilanci
1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.
3 - L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 16 – Modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto.
1 – Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate da discutersi all’assemblea.
Le eventuali modifiche sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta ovvero ¾ degli associati.
Art. 17 – Scioglimento –
1 – Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 18 – Norma di rinvio –
1 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislativa in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 266/1991 e dal Codice Civile vigente.
Art. 19 – Liquidazione Patrimonio–
5 – Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, deve essere devoluto ad altra Associazione avente gli stessi scopi.